L'Aula di Strasburgo ha approvato con 408 voti a favore, 184 contrari e 60 astensioni la relazione. Approvata una seconda relazione per la modifica del regolamento relativo all'applicazione del concetto di paese terzo sicuro.
Il Parlamento europeo ha approvato una serie di modifiche alle procedure di asilo dell’Unione europea, nello specifico istituendo una lista comune dei Paesi di origine sicuri e definendo il concetto di Paese terzo sicuro. Il voto rappresenta un passaggio chiave nell’attuazione del Patto su migrazione e asilo e segna un cambio di passo verso un approccio più restrittivo ma, secondo i promotori, più “credibile” del sistema europeo di protezione internazionale.
La lista dei Paesi di origine sicuri - ossia gli Stati considerati, in linea generale, rispettosi dei diritti fondamentali e dei diritti umani - approvata dal Parlamento europeo con 408 voti favorevoli, 184 contrari e 60 astensioni include Bangladesh, Colombia, Egitto, Kosovo, India, Marocco e Tunisia. La loro individuazione si è basata sulle valutazioni delle istituzioni e delle agenzie europee, che hanno fatto riferimento, tra l’altro, ai rapporti delle Nazioni Unite, del Consiglio d’Europa e di organizzazioni non governative internazionali.
Con l’istituzione di tale lista, il Parlamento introduce una presunzione di infondatezza delle domande di asilo presentate nell’Unione da cittadini dei Paesi inclusi nell’elenco, fatta salva la possibilità, per il singolo richiedente, di dimostrare l’esistenza di circostanze personali eccezionali tali da configurare un rischio concreto di persecuzione o di danno grave. Gli Stati membri potranno quindi trattare in modo accelerato le domande di asilo presentate da cittadini di tali Paesi.
La normativa prevede che anche i Paesi candidati all’adesione all’Unione europea siano considerati, in linea di principio, Paesi di origine sicuri; tale presunzione potrà però essere superata in presenza di circostanze specifiche, come violenze indiscriminate legate a conflitti armati, un tasso di riconoscimento dell’asilo superiore al 20% per i cittadini di quel Paese o l’adozione di sanzioni economiche per violazioni dei diritti fondamentali. Secondo i sostenitori della riforma, la lista comune ridurrà le disparità tra i sistemi nazionali e limiterà i movimenti secondari dei richiedenti asilo all’interno dell’Unione europea.
Sarà la Commissione europea stessa a monitorare la situazione nei Paesi inclusi nella lista e potrà proporne la rimozione permanente dall'elenco. Gli Stati membri potranno inoltre designare ulteriori Paesi di origine sicuri a livello nazionale, fatta eccezione per quelli rimossi dall'elenco Ue. Gli Stati membri potranno applicare il concetto di Paese terzo sicuro a un richiedente asilo che non sia cittadino di quel paese, dichiarando inammissibile la sua domanda di protezione a livello Ue. Per farlo, dovrà essere soddisfatta almeno una delle 3 condizioni seguenti: esistenza di un legame tra il richiedente e un Paese terzo (come la presenza di familiari, una precedente permanenza nel paese); il richiedente sia transitato da un Paese terzo prima di arrivare nell'Ue, dove avrebbe potuto richiedere protezione effettiva; esistenza di un accordo o intesa con un Paese terzo, a livello bilaterale, multilaterale o dell'Ue ad eccezione dei minori non accompagnati.
