20/10/2025 - Via libera del Consiglio Ue al divieto graduale di importazione di gas e GNL russo.

Dal 1° gennaio 2026 agli Stati membri sarà vietato firmare nuovi contratti. Proposta promossa a maggioranza qualificata, aggirando il veto di Ungheria e Slovacchia.
 
Il Consiglio dell’Unione europea ha dato il via libera alla proposta di vietare l’importazione di gas russo dal 2026, nonostante il voto contrario di Ungheria e Slovacchia. La presidenza del Consiglio avvierà ora negoziati con il Parlamento europeo per concordare il testo definitivo del regolamento, una volta che quest’ultimo avrà adottato la propria posizione. A differenza delle sanzioni, che richiedono l’unanimità di tutti gli Stati membri dell’Ue, la proposta è presentata come misura commerciale, necessitando quindi, solamente della maggioranza qualificata dei 27 per essere approvata, annullando di fatto il potere di veto di Budapest e Bratislava.
 
Nello specifico, il regolamento proposto introduce un divieto graduale e giuridicamente vincolante sulle importazioni di gas da gasdotto e di gas naturale liquefatto (GNL) dalla Russia, con un divieto totale in vigore dal 1° gennaio 2028. L’accordo del Consiglio Ue mantiene questa scadenza e rappresenta “un segnale ambizioso di volontà di portare a termine la graduale eliminazione”, contribuendo all’obiettivo generale di realizzare un mercato energetico dell’Ue resiliente e indipendente, preservando al contempo la sicurezza dell’approvvigionamento.
 
Il Consiglio ha confermato che le importazioni di gas russo saranno vietate a partire dal 1° gennaio 2026, pur mantenendo un periodo di transizione per i contratti esistenti. I contratti a breve termine conclusi prima del 17 giugno 2025 potranno essere mantenuti fino al 17 giugno 2026, mentre i contratti a lungo termine potranno rimanere validi fino al 1° gennaio 2028. Le modifiche ai contratti esistenti saranno consentite solo per scopi operativi strettamente definiti e non potranno comportare un aumento dei volumi, fatta eccezione per alcune flessibilità specifiche per gli Stati membri senza sbocco sul mare interessati da recenti cambiamenti nelle rotte di approvvigionamento.
 
Rispetto alla proposta della Commissione europea, il Consiglio ha semplificato gli obblighi doganali, stabilendo requisiti e procedure documentali più snelli per le importazioni di gas non russo. Il Consiglio ha inoltre stabilito che entrambe le categorie di importazioni di gas siano soggette a un regime di autorizzazione preventiva. Per il gas russo e le importazioni rientranti nel periodo di transizione, le informazioni necessarie dovranno essere presentate almeno 1 mese prima dell’ingresso, mentre per il gas non russo la prova dovrà essere fornita almeno 5 giorni prima. Nel caso di carichi misti di GNL, la documentazione dovrà indicare le rispettive quote di gas russo e non russo, con solo le quantità non russe autorizzate a entrare nell’Ue. Al fine di ridurre gli oneri amministrativi, gli Stati membri hanno concordato che questa procedura non si applicherà alle importazioni provenienti da Paesi che soddisfano determinati criteri stabiliti nel regolamento.
 
Il regolamento proposto impone a tutti gli Stati membri di presentare piani nazionali di diversificazione che delineino le misure e le sfide per diversificare le forniture di gas. Il Consiglio ha concordato di esentare gli Stati membri che possono dimostrare di non ricevere più importazioni dirette o indirette di gas russo. Lo stesso obbligo si applicherà agli Stati membri che continuano a importare petrolio russo, con l’obiettivo di interrompere tali importazioni entro il 1° gennaio 2028.
Rispetto alla proposta dell'esecutivo Ue, il Consiglio ha ulteriormente sviluppato le disposizioni sullo scambio di informazioni tra le autorità nazionali, l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (ACER) e la Commissione europea. A quest'ultima è stato infine richiesto di riesaminare l’attuazione del regolamento entro 2 anni dalla sua entrata in vigore, comprese le procedure di autorizzazione preventiva.