Nella proposta si legge saranno gli stessi Stati membri potranno scegliere di applicare il concetto di "Paese terzo sicuro" qualora sussista un collegamento quale definito dal diritto nazionale.
La Commissione europea ha proposto norme che faciliteranno l'applicazione del concetto di "Paese terzo sicuro" da parte degli Stati membri, accelerando le procedure di asilo e riducendo la pressione sui sistemi di ricezione dei 27 e, al contempo, garantire il rispetto dei diritti fondamentali e preservare le garanzie giuridiche. Tra le principali novità, Bruxelles sottolinea che il collegamento tra il richiedente asilo e il Paese terzo sicuro “non sarà più obbligatorio”, ma potrà essere stabilito dal diritto nazionale. Inoltre, il semplice transito del richiedente attraverso un Paese terzo sicuro prima di raggiungere l’Ue potrà “essere considerato un criterio sufficiente per applicare il concetto”.
Il concetto di "Paese terzo sicuro" consente agli Stati membri di dichiarare inammissibile una domanda di asilo se il richiedente può ottenere protezione effettiva in un altro Paese terzo ritenuto sicuro. Attualmente, il diritto dell’Ue impone alle autorità nazionali di dimostrare l’esistenza di un legame tra il richiedente e tale Paese. La proposta della Commissione Ue, che dà seguito all’obbligo di riesaminare il concetto entro giugno 2025 come previsto dal Patto su migrazione e asilo, mira a rendere più flessibile l’applicazione di questo strumento. Nella revisione, condotta alla luce del diritto internazionale e della Carta dei diritti fondamentali dell’Ue, Bruxelles propone diverse modifiche.
La prima è che il legame tra richiedente e "Paese terzo sicuro" non sarà più obbligatorio: gli Stati membri potranno definire tale collegamento secondo le proprie normative nazionali. Anche il solo transito attraverso un Paese terzo potrà essere ritenuto un collegamento sufficiente. Inoltre, in assenza sia di un legame che di un transito, il concetto potrà essere applicato se esiste un accordo o un’intesa con un Paese terzo sicuro che garantisca l’esame della richiesta di protezione da parte di quest’ultimo. Questa opzione non sarà applicabile ai minori non accompagnati. Per ridurre i ritardi procedurali e prevenire gli abusi, Bruxelles propone anche che i ricorsi contro le decisioni di inammissibilità basate su questo concetto non abbiano effetto sospensivo automatico.
Gli Stati membri dovranno inoltre informare la Commissione Ue e gli Stati membri prima di concludere accordi o intese con Paesi terzi sicuri. Questo permetterà di verificare che tali intese rispettino i criteri stabiliti dal diritto dell’Unione. Secondo le norme Ue, un Paese terzo può essere considerato sicuro se garantisce: protezione contro il respingimento (non-refoulement), assenza di rischi di danni gravi o persecuzioni per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un gruppo sociale o opinione politica, e la possibilità effettiva di chiedere e ottenere protezione internazionale.
Secondo la vicepresidente esecutiva per la Sovranità tecnologica, la Sicurezza e la Democrazia, Henna Virkkunen, questa proposta rappresenta “un obiettivo fondamentale del Patto su migrazione e asilo”, e fornisce agli Stati membri “gli strumenti per gestire le domande di asilo in modo più efficace, nel pieno rispetto dei diritti fondamentali e in stretta cooperazione con i nostri partner internazionali di fiducia”.